- Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA, è dedicato alle cessioni di beni finiti forniti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%.
Il punto sopra citato prevede quanto segue: D.P.R. 633/72, tabella A, parte III– Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% punto 127-terdecies: “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
L’art. 31 della legge n. 457/78, nelle lettere da a) ad e) prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione edilizia;
e) ristrutturazione urbanistica.
Le cessioni di beni finiti da destinare ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’aliquota IVA 10% è invece applicabile se i lavori riguardano rispettivamente restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
Riportiamo di seguito alcune delle tipologie di lavori riconducibili ai singoli interventi di recupero edilizio, facendo riferimento alle definizioni incluse nel citato art. 31, legge n. 457/78 che sono state successivamente recepite all’interno del “Testo Unico dell’Edilizia” (D.P.R. n. 380/2001).
1. Manutenzione ordinaria (lettera a, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Sono interventi di “manutenzione ordinaria”, a titolo esemplificativo:
• sostituzione sanitari;
• installazione nuova doccia;
• rifacimento integrale o parziale di pavimenti;
• nuova piastrellatura bagno;
• riparazione di impianti;
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
• sostituzione caldaia;
• sostituzione scaldabagno;
• installazione di termostati e cronotermostati;
• sostituzione di vasca tradizionale con vasca idromassaggio;
• sostituzione di tubi gas / acqua;
• apertura/chiusura porte interne;
• installazione doppi vetri;
• installazione di porte blindate.
2. Manutenzione straordinaria (lettera b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
Interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Sono interventi di “manutenzione straordinaria”, a titolo esemplificativo:
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
• realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
• nuova realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici (compresi scarichi e tubature interne);
• rifacimento integrale impianto di riscaldamento;
• sostituzione impianto igienico-sanitario;
• rifacimento di scale e rampe;
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
• sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
• installazione di pannelli solari o di pompe calore per climatizzazione ambiente e/o produzione acqua calda sanitaria;
• interventi finalizzati al risparmio energetico.
3. Restauro e risanamento conservativo (lettera c, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)
Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Si considerano interventi di “restauro e risanamento conservativo”, a titolo esemplificativo:
• modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
• innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio;
• adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
• demolizione e ricostruzione strutture interne di un fabbricato.
4. Ristrutturazione edilizia (lettera d, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
Interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Si considerano interventi di “ristrutturazione edilizia”, a titolo esemplificativo:
• riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
• mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
• trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
• recupero abitativo sottotetto
• realizzazione solaio;
• apertura finestre e porte finestre.
5. Ristrutturazione urbanistica (lettera e, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Come puntualizza la Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24.02.1998, “è il caso di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; per esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento”.