Cosa sono i beni finiti ?

Le cessioni di beni con aliquota IVA ridot­ta devono essere relative a beni “finiti”: deve trattarsi cioè di beni che, incorpo­randosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità, ne costituiscono ele­menti strutturali e/o funzionali, diventan­do quindi parti integranti dei fabbricati stessi.

Le caratteristiche dei “beni finiti” sono state puntualizzate dal Ministero delle Fi­nanze con la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981: “ai fini della identificazione – dei beni ammessi al suddetto partico­lare trattamento di aliquota – vale il crite­rio – enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 – della permanenza del ca­rattere della “individualità” dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione. Pertanto, non rientra­no nell’ambito applicativo della disposi­zione …… omissis…… quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e se­milavorate per l’acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc…… omissis…… possono considerarsi beni assoggettabili all’aliquota del 4%, purché, beninteso, ri­sultino da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (contatore, interrutto­ri, filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc.).

A sua volta, la Risoluzione Ministero Fi­nanze n. 39/E del 9 marzo 1996 precisa che i “beni finiti” sono quelli “aventi ca­ratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individua­lità”.

In base al principio richiamato dal Mi­nistero delle Finanze, possono essere considerati a tutti gli effetti “beni finiti” del Settore Idrotermosanitario, con con­seguente applicabilità delle aliquote IVA ridotte:

• Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali

• Cabine doccia (comprensive di box-doccia e piatto doccia, purché il pro­dotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo)

• Cabine doccia-sauna (comprensive di box-doccia e piatto doccia, purché il pro­dotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo)

• Caminetti

• Cassette di scarico esterne e/o da incasso

• Centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamen­to e/o condizionamento

• Filtri

• Flessibili

• Impianti fotovoltaici

• Infissi

• Lavabi (anche comprendenti com­ponenti arredo bagno, purché il pro­dotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo)

• Lavelli in acciaio inox

• Minuterie per impianti idraulici, da ri­scaldamento e/o condizionamento

• Piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali

• Pilettame

• Raccorderia in ottone, rame, bronzo

• Radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali

• Rubinetteria cromata esterna o da incasso

• Scaldabagni elettrici, a gas o funzio­nanti con altri combustibili

• Scaldabagni solari

• Scale a chiocciola

• Sifoname

• Stufe (integranti impianti di riscal­damento, che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici)

• Vasche idromassaggio

• Vasche in ghisa, acciaio e altri mate­riali

Non possiedono invece le caratteristiche di “bene finito” i prodotti riconducibili alle famiglie dell’arredobagno e dell’acces­soristica in genere, così come i semplici elettrodomestici (es. stufette elettriche) che devono essere pertanto ceduti appli­cando l’aliquota IVA ordinaria.

L’aliquota IVA ordinaria deve essere inol­tre applicata nel caso in cui vengano ce­dute materie prime – es. cemento – oppu­re semilavorati – es. piastrelle – anche se i prodotti venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edi­lizio “agevolati”. Ricordiamo che la tabel­la A del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA), parti II e III, è inequivocabile nell’esclude­re le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.

Per maggior chiarezza espositiva, ripor­tiamo di seguito un elenco esemplificati­vo dei prodotti che non possono essere ceduti con aliquote IVA ridotte:

• Battiscopa

• Box/pareti doccia, in quanto caratte­rizzati da un proprio singolo codice articolo.

• Collanti

• Elettrodomestici

• Maniglioni, Possono essere ceduti con IVA 4% in quanto ausili per disabili solo alle condi­zioni previste dalla normativa vigen­te.

• Materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe e doghette in le­gno, linoleum, listoni in legno, mar­mette e marmettoni, moquette, pavi­menti in gomma e in PVC, piastrelle di rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e di marmo, pia­strelle per rivestimento in maiolica, scaglie di spacco di lastra di marmo, frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione, prodot­to ceramico cotto denominato biscot­to, quarzo plastico, tessere di caolino smaltato per rivestimenti, tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti. A tale proposito segnaliamo che la recente Risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 ha riba­dito, facendo riferimento agli inter­venti di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non scon­ta l’aliquota IVA ridotta del 10% ben­sì quella ordinaria. Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimen­tazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale. Più semplice­mente si tratta, quindi, di materiale di rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per l’in­tervento in oggetto.

• Mobili e mobiletti

• Portarifiuti

• Porta salviette

• Portasaponette

• Sedili per WC

• Specchi e specchiere

• Stucco

• Tappeti

• Tende per doccia

• Tubi isolanti in polietilene

• Vernici

Ribadiamo che le semplici cessioni di piastrelle devono sempre essere effet­tuate applicando l’aliquota IVA ordinaria; è invece consentita l’applicazione dell’ali­quota IVA ridotta nel caso in cui il contrat­to – identificato o meno come cessione con “posa in opera” – si possa configu­rare, a tutti gli effetti, come una vera e propria prestazione di servizi dipendente da contratto di appalto, in quanto prevale l’obbligazione di “fare”, anziché quella di “dare”. Più precisamente, nel caso delle pavimentazioni (come avviene normal­mente) l’accordo fra le parti deve pre­sentare le caratteristiche del cosiddetto “contratto di risultato”, in cui il cedente si impegna non semplicemente a conse­gnare uno o più prodotti, ma a garantire la realizzazione di un risultato finale (es. pavimentazione “a regola d’arte”) che ri­chiede l’impiego di una “organizzazione straordinaria del lavoro” con conseguen­te assunzione del rischio e garanzia nei confronti del cliente.

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