Iva al 4%

  • Nuove costruzioni

In base al n. 24, tabella A, parte II, alle­gata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA, l’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di case di abitazione non di lusso; più pre­cisamente il punto citato prevede quanto segue: DPR 633/72, tabella A, parte II – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%

punto 24: “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di re­cupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984”.

L’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di beni destinati alla costruzione di:

1. Fabbricati di cui all’art. 13 della leg­ge n. 408/1949 (c.d. “legge Tupini”): si tratta dei fabbricati composti o da sole unità abitative che non possiedono le caratteristiche “di lusso” di cui al DM 2 agosto 1969, oppure composti da abitazioni, uffici e negozi; in quest’ultimo caso, come previsto dalla legge n. 1212/1967, per applicare l’aliquota 4% devono ricorrere alcune condizioni

2. Costruzioni rurali a destinazione abi­tativa: si tratta di fabbricati destinati al servizio del terreno ove si svolge l’attività agricola

 

  • Ampliamento e completamento

L’art. 1 della legge 19 luglio 1961 n. 659 prevede che le agevolazioni fiscali e tri­butarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949 n. 408 si applicano anche all’ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costru­zione (sono comprese nella categoria dell’ampliamento anche le opere finaliz­zate a sopralzo/sopraelevazione dell’im­mobile), in quanto l’ampliamento deve considerarsi una nuova parziale co­struzione.

  • Gli ausili per disabili

L’art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989 n. 263 prevede che “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore ag­giunto del 4 per cento”.

Il punto 41-quater, tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972, nella versione attual­mente in vigore, prevede che siano sog­getti all’aliquota IVA 4% “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”. Tutte le cessioni di prodotti che possono essere considerati ausili ma che si prestano ad un utilizzo “promiscuo”, cioè tanto da parte del disabile quanto da parte di persone “normodotate”, per poter usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% devono essere accompagnate da certificazione.

La certificazione dovrebbe contenere l’elencazione dei beni/prodotti che il me­dico specialista “prescrive” al disabile, in quanto “ausili” atti a compensare l’han­dicap.