Iva al 10%

  • Gli interventi di recupero del patri­monio edilizio

Il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 istitutivo del­l’IVA, è dedicato alle cessioni di beni finiti forniti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è attual­mente prevista l’applicazione dell’aliquo­ta IVA 10%.

Il punto sopra citato prevede quanto segue: D.P.R. 633/72, tabella A, parte III– Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% punto 127-terdecies: “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di re­cupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.

L’art. 31 della legge n. 457/78, nelle lette­re da a) ad e) prende in considerazione cinque distinti interventi di recupero:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) restauro e risanamento conservativo;

d) ristrutturazione edilizia;

e) ristrutturazione urbanistica.

Le cessioni di beni finiti da destinare ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

L’aliquota IVA 10% è invece applicabi­le se i lavori riguardano rispettivamente restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

Riportiamo di seguito alcune delle ti­pologie di lavori riconducibili ai singoli interventi di recupero edilizio, facendo riferimento alle definizioni incluse nel citato art. 31, legge n. 457/78 che sono state successivamente recepite all’inter­no del “Testo Unico dell’Edilizia” (D.P.R. n. 380/2001).

 

1. Manutenzione ordinaria (lettera a, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)

Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edi­fici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono interventi di “manutenzione or­dinaria”, a titolo esemplificativo:

• sostituzione sanitari;

• installazione nuova doccia;

• rifacimento integrale o parziale di pavimenti;

• nuova piastrellatura bagno;

• riparazione di impianti;

• rifacimento intonaci interni e tin­teggiatura;

• sostituzione caldaia;

• sostituzione scaldabagno;

• installazione di termostati e cro­notermostati;

• sostituzione di vasca tradizionale con vasca idromassaggio;

• sostituzione di tubi gas / acqua;

• apertura/chiusura porte interne;

• installazione doppi vetri;

• installazione di porte blindate.

 

2. Manutenzione straordinaria (lettera b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).

Interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strut­turali degli edifici, nonché per realiz­zare ed integrare i servizi igienico-sa­nitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non com­portino modifiche delle destinazioni d’uso.

Sono interventi di “manutenzione straordinaria”, a titolo esemplificati­vo:

• sostituzione di infissi esterni e ser­ramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipolo­gia di infisso;

• realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizza­zione di volumi tecnici, quali cen­trali termiche, impianti di ascen­sori, scale di sicurezza, canne fumarie;

• nuova realizzazione e integrazio­ne di servizi igienico-sanitari sen­za alterazione dei volumi e delle superfici (compresi scarichi e tu­bature interne);

• rifacimento integrale impianto di riscaldamento;

• sostituzione impianto igienico-sa­nitario;

• rifacimento di scale e rampe;

• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali di­versi dai preesistenti;

• sostituzione tramezzi interni, sen­za alterazione della tipologia del­l’unità immobiliare;

• installazione di pannelli solari o di pompe calore per climatizzazione ambiente e/o produzione acqua calda sanitaria;

• interventi finalizzati al risparmio energetico.

 

3. Restauro e risanamento conser­vativo (lettera c, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)

Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispet­to degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi com­prendono il consolidamento, il ripri­stino e il rinnovo degli elementi costi­tutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eli­minazione degli elementi estranei al­l’organismo edilizio.

Si considerano interventi di “restauro e risanamento conservativo”, a titolo esemplificativo:

• modifiche tipologiche delle sin­gole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;

• innovazione delle strutture verti­cali e orizzontali;

• ripristino dell’aspetto storico-ar­chitettonico di un edificio;

• adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volume­trie esistenti;

• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;

• demolizione e ricostruzione strut­ture interne di un fabbricato.

 

4. Ristrutturazione edilizia (lettera d, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).

Interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preceden­te. Tali interventi comprendono il ripristi­no o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito de­gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consi­stenti nella demolizione e ricostruzio­ne con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole inno­vazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Si considerano interventi di “ristruttu­razione edilizia”, a titolo esemplificati­vo:

• riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro di­mensioni;

• mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disci­plinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;

• trasformazione dei locali acces­sori in locali residenziali;

• recupero abitativo sottotetto

• realizzazione solaio;

• apertura finestre e porte finestre.

 

5. Ristrutturazione urbanistica (lettera e, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).

Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme siste­matico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

 

Come puntualizza la Circolare del Ministe­ro delle Finanze n. 57/E del 24.02.1998, “è il caso di rilevare che gli interventi pre­visti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; per esempio, negli interventi di manuten­zione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo in­sieme, opere di pittura e finitura ricompre­se in quelle di manutenzione ordinaria.Pertanto, occorre tener conto del caratte­re assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine del­l’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento”.